(CODICE CIVILE-art. 477)
                              Art. 477. 
 
     (Donazione, vendita e cessione dei diritti di successione). 
 
  La  donazione,  la  vendita  o  la  cessione,   che   il   chiamato
all'eredita' faccia dei suoi diritti di successione a un estraneo o a
tutti gli altri chiamati o ad alcuno di questi, importa  accettazione
dell'eredita'.