(CODICE CIVILE-art. 479)
                              Art. 479. 
 
             (Trasmissione del diritto di accettazione). 
 
  Se il  chiamato  all'eredita'  muore  senza  averla  accettata,  il
diritto di accettarla si trasmette agli eredi. 
 
  Se questi non sono d'accordo per accettare o rinunziare, colui  che
accetta l'eredita' acquista tutti i diritti e soggiace a tutti i pesi
ereditari, mentre vi rimane estraneo chi ha rinunziato. 
 
  La rinunzia all'eredita' propria del trasmittente include  rinunzia
all'eredita' che al medesimo e' devoluta.