(CODICE CIVILE-art. 480)
                              Art. 480. 
 
                           (Prescrizione). 
 
  Il diritto di accettare l'eredita' si prescrive in dieci anni. 
 
  Il termine decorre dal giorno dell'apertura della successione e, in
caso d'istituzione condizionale, dal giorno in  cui  si  verifica  la
condizione. 
 
  Il termine non corre per i  chiamati  ulteriori,  se  vi  e'  stata
accettazione da parte di precedenti  chiamati  e  successivamente  il
loro acquisto ereditario e' venuto meno.