Art. 480.
(Prescrizione).
Il diritto di accettare l'eredita' si prescrive in dieci anni.
Il termine decorre dal giorno dell'apertura della successione e, in
caso d'istituzione condizionale, dal giorno in cui si verifica la
condizione.
Il termine non corre per i chiamati ulteriori, se vi e' stata
accettazione da parte di precedenti chiamati e successivamente il
loro acquisto ereditario e' venuto meno.