(CODICE CIVILE-art. 481)
                              Art. 481. 
 
           (Fissazione di un termine per l'accettazione). 
 
  Chiunque vi ha interesse puo' chiedere che l'autorita'  giudiziaria
fissi un termine entro il quale il chiamato  dichiara  se  accetta  o
rinunzia all'eredita'. Trascorso questo termine senza che abbia fatto
la dichiarazione, il chiamato perde il diritto di accettare.