(CODICE CIVILE-art. 482)
                              Art. 482. 
 
                 (Impugnazione per violenza o dolo). 
 
  L'accettazione dell'eredita' si puo' impugnare quando e' effetto di
violenza o di dolo. 
 
  L'azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui  e'  cessata
la violenza o e' stato scoperto il dolo.