(CODICE CIVILE-art. 483)
                              Art. 483. 
 
                     (Impugnazione per errore). 
 
  L'accettazione dell'eredita' non si puo' impugnare se e' viziata da
errore. 
 
  Tuttavia, se si scopre un testamento del quale non si aveva notizia
al tempo dell'accettazione, l'erede non  e'  tenuto  a  soddisfare  i
legati  scritti  in  esso  oltre  il  valore  dell'eredita',  o   con
pregiudizio della porzione legittima che gli e'  dovuta.  Se  i  beni
ereditari  non  bastano  a  soddisfare  tali  legati,   si   riducono
proporzionalmente anche i legati  scritti  in  altri  testamenti.  Se
alcuni legatari sono stati gia' soddisfatti  per  intero,  contro  di
loro e' data azione di regresso. 
 
  L'onere di provare il valore dell'eredita' incombe all'erede.