(Protocollo-art. 192)
                              Art. 192 
 
  Le decisioni del Consiglio o della  Commissione  che  importano,  a
carico di persone che non  siano  gli  Stati,  un  obbligo  pecunario
costituiscono titolo esecutivo. 
  L'esecuzione forzata e' regolata dalle norme  di  procedura  civile
vigenti nello Stato sul cui  territorio  essa  viene  effettuata.  La
formula   esecutiva   e'   apposta,   con   la   sola   verificazione
dell'autenticita' del titolo, dall'autorita' nazionale che il governo
di ciascuno degli Stati membri designera' a tal fine, informandone la
Commissione e la Corte di giustizia. 
  Assolte tali formalita' a richiesta dell'interessato,  quest'ultimo
puo'  ottenere  l'esecuzione   forzata   richiedendola   direttamente
all'organo competente, secondo la legislazione nazionale. 
  L'esecuzione forzata puo' essere sospesa soltanto in virtu' di  una
decisione della Corte di  giustizia.  Tuttavia,  il  controllo  della
regolarita'  dei  provvedimenti  esecutivi  e'  di  competenza  delle
giurisdizioni nazionali.