(Allegato n. 25 Contributi-art. 19)
                               Art. 19 
                       Calcolo del contributo 
1. Nel caso che nelle singole tratte o nelle singole aree sia 
impiegato piu' di un canale ad una o due frequenze il contributo 
delle tratte o delle aree e' moltiplicato per il numero dei canali. 
2. Il contributo annuo di cui agli articoli 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17 ed al comma 1 del presente articolo e' dato  dalla
somma dei contributi inerenti alle  singole  tratte  o  alle  singole
aree. 
3. Alla somma di cui al comma 2 si aggiunge il contributo di 
cui all'articolo 18.