Art. 19 Calcolo del contributo 1. Nel caso che nelle singole tratte o nelle singole aree sia impiegato piu' di un canale ad una o due frequenze il contributo delle tratte o delle aree e' moltiplicato per il numero dei canali. 2. Il contributo annuo di cui agli articoli 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ed al comma 1 del presente articolo e' dato dalla somma dei contributi inerenti alle singole tratte o alle singole aree. 3. Alla somma di cui al comma 2 si aggiunge il contributo di cui all'articolo 18.