(Allegato II.18-art. 7)
                             Articolo 7. 
    Idoneita' professionale e capacita' tecniche e professionali. 
 
1. L'idoneita' professionale e' dimostrata dalla presenza di tutti  i
requisiti di seguito elencati: 
a) idonea direzione tecnica, anche  coincidente  con  la  titolarita'
dell'impresa, secondo quanto previsto dall'articolo 11; 
b) avvenuta esecuzione di  lavori  di  cui  all'articolo  1,  per  un
importo complessivo non inferiore al 70 per cento dell'importo  della
classifica per cui e' chiesta la qualificazione. 
2. L'impiego temporalmente illimitato dei certificati  di  esecuzione
dei lavori ai fini della qualificazione e' consentito,  a  condizione
che sia rispettato il principio di  continuita'  nell'esecuzione  dei
lavori, a prova dell'attuale idoneita' a  eseguire  interventi  nella
categoria per la quale e' richiesta l'attestazione,  oppure  che  sia
rimasta invariata la direzione tecnica dell'impresa. 
3. Nel caso di acquisizione di azienda o di un suo ramo, i  requisiti
di idoneita' professionale e di capacita'  tecniche  e  professionali
maturati dall'impresa cedente sono mutuabili a condizione  che  nella
cessione vi sia anche il trasferimento del direttore tecnico  che  ha
avuto la direzione dei lavori della cui certificazione  ci  si  vuole
valere ai fini della qualificazione, e questi permanga  nell'organico
del cessionario per un periodo di almeno tre anni. 
4. Per le imprese che nell'ultimo decennio abbiano  avuto  un  numero
medio di lavoratori occupati costituito  da  dipendenti  superiore  a
cinque  unita'  l'idoneita'  professionale,  dal   punto   di   vista
organizzativo, e' dimostrata dalla presenza dei requisiti indicati ai
commi 5, 6 e 7. I restauratori, i collaboratori restauratori  di  cui
al comma 6 e gli archeologi di cui al comma 7 hanno  un  rapporto  di
lavoro a tempo determinato o indeterminato regolato dalla  disciplina
vigente in materia con l'impresa. 
5. Con riferimento alla categoria OG 2, l'idoneita' di cui al comma 4
e' dimostrata dall'aver sostenuto  per  il  personale  dipendente  un
costo complessivo, composto da retribuzione  e  stipendi,  contributi
sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza, non inferiore al  15
per cento dell'importo dei lavori che rientrano nella categoria OG  2
e che siano stati realizzati nel  decennio  antecedente  la  data  di
sottoscrizione   del   contratto   con    la    societa'    organismo
d'attestazione, di cui almeno il 40 per cento per personale  operaio.
In alternativa a  quanto  previsto  dal  primo  periodo,  l'idoneita'
organizzativa e' dimostrata  dall'aver  sostenuto  per  il  personale
dipendente assunto a tempo indeterminato  un  costo  complessivo  non
inferiore al 10 per cento dell'importo dei lavori che rientrano nella
categoria OG 2 e che siano stati realizzati nel decennio  antecedente
la data di sottoscrizione del contratto  con  la  societa'  organismo
d'attestazione, di cui almeno l'80 per cento per  personale  tecnico,
titolare di laurea, o di laurea breve, o di diploma universitario,  o
di  diploma.  Il  costo  complessivo  sostenuto  per   il   personale
dipendente e' documentato dal bilancio corredato della relativa  nota
di deposito e riclassificato in conformita' delle  direttive  europee
in materia di bilancio dai soggetti  tenuti  alla  sua  redazione,  e
dagli altri  soggetti  con  idonea  documentazione,  nonche'  di  una
dichiarazione sulla consistenza dell'organico, distinto  nelle  varie
qualifiche, da cui desumere la corrispondenza con il  costo  indicato
nei  bilanci  e  dei  modelli  riepilogativi  annuali  attestanti   i
versamenti effettuati all'INPS e all'INAIL  e  alle  casse  edili  in
ordine alle retribuzioni corrisposte  ai  dipendenti  e  ai  relativi
contributi. 
6. Con riferimento alle categorie OS 2-A e OS 2-B, l'idoneita' di cui
al comma 4 e' dimostrata  dalla  presenza  di  restauratori  di  beni
culturali ai sensi della disciplina vigente, in numero non  inferiore
al 20 per  cento  dell'organico  complessivo  dell'impresa,  e  dalla
presenza di collaboratori restauratori di  beni  culturali  ai  sensi
della disciplina vigente, in numero non inferiore al 40 per cento del
medesimo organico. La presenza  di  collaboratori  restauratori  puo'
essere sopperita  in  tutto  o  in  parte  da  restauratori  di  beni
culturali. In  alternativa  a  quanto  previsto  dal  primo  periodo,
l'idoneita'  organizzativa  dell'impresa  e'   dimostrata   dall'aver
sostenuto per il personale dipendente con qualifica di restauratore e
di  collaboratore  restauratore   di   beni   culturali,   un   costo
complessivo, composto da retribuzione e stipendi, contributi  sociali
e accantonamenti ai fondi di quiescenza,  non  inferiore  al  40  per
cento dell'importo dei lavori che rientrano nelle categorie OS 2-A  e
OS 2-B, e che siano stati realizzati nel decennio antecedente la data
di  sottoscrizione  del   contratto   con   la   societa'   organismo
d'attestazione. Per i direttori tecnici non dipendenti i costi di cui
al  terzo  periodo  corrispondono  alla  retribuzione   convenzionale
stabilita annualmente dall'Istituto nazionale assicurazione infortuni
sul lavoro. Il calcolo delle unita' previste  dal  primo  periodo  e'
effettuato con l'arrotondamento all'unita' superiore. Per le  imprese
che nell'ultimo decennio abbiano avuto un numero medio di  lavoratori
occupati costituito da dipendenti pari o inferiore  a  cinque  unita'
l'idoneita' organizzativa con riferimento alle categorie OS 2-A e  OS
2-B e' comprovata dalla presenza di almeno un  restauratore  di  beni
culturali. 
7. Per i lavori relativi a scavi archeologici, di cui alla  categoria
OS 25, l'idoneita' professionale, dal punto di  vista  organizzativo,
e' dimostrata dalla presenza di archeologi, in  possesso  dei  titoli
previsti dal decreto ministeriale di cui  all'articolo  1,  comma  3,
dell'allegato I.8 al codice, in numero non inferiore al 30 per  cento
dell'organico complessivo, con arrotondamento  all'unita'  superiore.
In alternativa a  quanto  previsto  dal  primo  periodo,  l'idoneita'
organizzativa dell'impresa e' dimostrata dall'aver sostenuto  per  il
personale  dipendente  con  qualifica   di   archeologo,   un   costo
complessivo, composto da retribuzione e stipendi, contributi  sociali
e   accantonamenti   ai   fondi   di   quiescenza,   non    inferiore
rispettivamente al 30 per cento dell'importo dei lavori che rientrano
nelle categorie OS 25 e  che  siano  stati  realizzati  nel  decennio
antecedente la data di sottoscrizione del contratto con  la  societa'
organismo d'attestazione. Per le  imprese  che  nell'ultimo  decennio
abbiano avuto un numero medio di lavoratori  occupati  costituito  da
dipendenti pari o inferiore a cinque unita' l'idoneita' organizzativa
per i lavori relativi a scavi archeologici, di cui alla categoria  OS
25, e' comprovata dalla presenza di almeno un archeologo.