(Allegato II.18-art. 9)
                             Articolo 9. 
                 Lavori utili per la qualificazione. 
 
1. La certificazione dei lavori utili ai fini di cui  all'articolo  7
contiene la dichiarazione dei committenti che i lavori eseguiti  sono
stati realizzati regolarmente e con buon esito.  Tale  certificazione
non coincide con il consuntivo scientifico predisposto dal  direttore
dei lavori di cui al comma 10,  lettera  a),  dell'articolo  116  del
codice. 
2. Per i lavori eseguiti per conto del medesimo committente, anche se
oggetto di diversi contratti di appalto, puo'  essere  rilasciato  un
unico certificato con  la  specificazione  dei  lavori  approvati  ed
eseguiti nei singoli anni. 
3. Sono fatti salvi i certificati rilasciati  prima  dell'entrata  in
vigore del  presente  allegato  se  accompagnati  o  integrati  dalla
dichiarazione di buon esito rilasciata dall'autorita'  preposta  alla
tutela dei beni su cui i lavori sono stati realizzati. 
4. I lavori possono essere utilizzati ai fini di cui  all'articolo  7
solo se effettivamente eseguiti dall'impresa, anche  se  eseguiti  in
qualita' di impresa subappaltatrice. L'impresa appaltatrice non  puo'
utilizzare  ai  fini  della  qualificazione  i  lavori  affidati   in
subappalto. 
5. Al fine di  garantire  il  corretto  esercizio  dell'attivita'  di
vigilanza da parte delle  soprintendenze  preposte  alla  tutela  del
bene, queste, entro sessanta giorni dal rilascio del  certificato  di
regolare esecuzione dei lavori, di cui all' articolo 50, comma 7, del
codice,  accertata  la  regolarita'   delle   prestazioni   eseguite,
attestano il buon esito dei lavori svolti.