Art. 179. 
 
                               Nozione 
 
  1. La capitalizzazione e' il contratto mediante il quale  l'impresa
di assicurazione si impegna, senza convenzione relativa  alla  durata
della vita umana, a pagare somme determinate al decorso di un termine
prestabilito in corrispettivo di premi, unici o periodici,  che  sono
effettuati in denaro o mediante altre attivita'. 
  2. Quando i contratti prevedono  il  periodico  sorteggio  ai  fini
dell'anticipato pagamento  del  capitale  convenuto,  nei  successivi
sorteggi deve  essere  estratto  un  numero  uguale  o  crescente  di
contratti,  non  superiore,  nell'anno,  a  cinque  per  ogni   cento
contratti emessi. I sorteggi devono essere effettuati  ad  intervalli
non inferiori al semestre. 
  3.  I  contratti  di  capitalizzazione  non  possono  avere  durata
inferiore a cinque anni. Nel caso di contratti con premi periodici, i
versamenti possono essere stabiliti sia in  misura  costante  sia  in
misura  variabile,  purche'  quest'ultima  modalita'   sia   prevista
contrattualmente. 
  4. Il contraente puo' recedere dal contratto nei termini e  con  le
modalita' di cui  all'articolo  177.  Il  riscatto  e'  consentito  a
partire dal secondo anno ed a  condizione  che  il  contraente  abbia
corrisposto il premio per un'intera annualita'.