Art. 333
Autorizzazioni dell'autorita' militare per talune opere e uso di beni
nei comuni militarmente importanti, nelle zone costiere e nelle isole

1.  Nel  territorio  dei  comuni militarmente importanti indicati nel
comma 7, la costruzione di strade di sviluppo superiore ai 500 metri,
le   edificazioni,   l'uso  di  grotte  e  cavita'  sotterranee  e  i
rilevamenti  per  qualsiasi  scopo  effettuati, a eccezione di quelli
catastali,   non   possono   avere  luogo  senza  autorizzazione  del
Comandante territoriale.
2.   Nel  territorio  dei  comuni  costieri  militarmente  importanti
indicati  nel comma 8 le edificazioni e i lavori afferenti ai porti e
ai  porti turistici e alle opere marittime in genere non possono aver
luogo senza la preventiva autorizzazione del Comandante territoriale.
3. Nelle zone costiere e nelle isole indicate nel comma 9 l'uso delle
grotte,  gallerie  e  altre  cavita'  sotterranee, entro il limite di
cento  metri  dal  demanio marittimo o dal ciglio dei terreni elevati
sul  mare,  non  puo'  aver luogo senza autorizzazione del Comandante
territoriale.
4.  Per  le  strade,  salvo  quanto  disposto  dal  comma  5,  per le
edificazioni  e per i lavori afferenti ai porti e ai porti turistici,
l'autorizzazione  di  cui  ai  commi  1  e 2 non e' richiesta se sono
previsti  dai  piani  urbanistici  approvati  nel  loro  complesso su
conforme  parere  del  Comandante  territoriale e se sono eseguiti in
conformita' dei piani stessi.
5.  Per  i  progetti  delle  opere  stradali intercomunali e' sentita
l'autorita'  militare,  che  esprime il proprio parere nel termine di
novanta  giorni; decorso tale termine la mancata pronuncia equivale a
parere favorevole.
6.  Se  le  esigenze  della  difesa  lo consentono, il Ministro della
difesa  dichiara,  con  proprio  decreto,  non soggette in tutto o in
parte  al  regime  previsto  dal  presente  articolo  nell'ambito dei
territori e delle zone costiere, indicati nei commi 7, 8 e 9, le aree
che  non  sono  direttamente  o  indirettamente interessate a opere o
installazioni di difesa.
7. Sono comuni militarmente importanti:
a)  provincia  di Udine: Paluzza - Pontebba - Malborghetto Valbruna -
Tarvisio  - Dogna - Chiusaforte -Resia - Lusevera - Taipana - Nimis -
Attimis  -  Faedis  -  Pulfero  -  Torreano - Savogna - San Pietro al
Natisone - Drenchia - Grimacco - San Leonardo - Stregna - Prepotto;
b) provincia di Gorizia: Dolegna del Collio - Monfalcone;
c) provincia di Trieste: Trieste.
8. Sono comuni costieri militarmente importanti:
a) provincia di Venezia: Venezia;
b) provincia di Ancona: Ancona;
c)  provincia  di  La  Spezia:  La  Spezia  -  Porto  Venere - Lerici
-Ameglia;
d) provincia di Livorno: Portoferraio;
e) provincia di Latina: Gaeta;
f) provincia di Napoli: Napoli - Pozzuoli;
g) provincia di Taranto: Taranto;
h) provincia di Brindisi: Brindisi;
i) provincia di Foggia: Isole Tremiti e Pianosa;
l) provincia di Agrigento: Isole Lampedusa e Linosa;
m) provincia di Messina: Messina;
n) provincia di Siracusa: Augusta - Melilli;
o) provincia di Trapani: Trapani - Isole Egadi - Pantelleria;
p) provincia di Cagliari: Cagliari;
q) provincia di Sassari: La Maddalena - Olbia (solo isola Tavolara).
9.  L'autorizzazione  di  cui  al comma 3 occorre nelle seguenti zone
costiere e isole:
a) da San Remo ad Alassio;
b) da Punta Mesco alla foce del Magra;
c) da Sperlonga a Gaeta;
d) da Capo Miseno a Punta Campanella;
e) da Punta Rondinella a Capo S. Vito;
f) da Capo S. Maria di Leuca a Capo d'Otranto;
g) da Punta Penne a Punta della Contessa;
h) da Numana a Falconara;
i) da Capo S. Croce a Capo Murro di Porco;
l) da Punta Pizzolungo a Punta Nubia;
m) da Capo Ferro a Capo Testa;
n) da Capo Spartivento Sardo a Capo Carbonara;
o) isole Palmaria e Tino;
p) arcipelago Toscano;
q) isole Tremiti e Pianosa (Adriatico);
r) isole Eolie, Egadi, Pantelleria, Lampedusa e Linosa;
s) isole Tavolara e Asinara;
t) arcipelago de La Maddalena.