Art. 334
      Parere dell'autorita' militare per talune opere e lavori

1.  E'  richiesto  il parere del Comandante territoriale per tutte le
nuove realizzazioni o varianti strutturali significative interessanti
grandi   comunicazioni  stradali  (strade  statali  e  autostrade)  e
ferrovie  nonche'  per tutti i lavori interessanti dighe di ritenuta,
impianti   minerari  marittimi,  idroelettrici,  grandi  stabilimenti
industriali,  centri  termonucleari,  impianti elettrici ad altissimo
potenziale,  grandi depositi di oli minerali, oleodotti, metanodotti,
in   qualsiasi  parte  del  territorio  nazionale  le  opere  vengano
compiute.
2.  Il  parere  e'  espresso  nel  termine  di  novanta giorni. Se il
Comandante  territoriale  non si pronuncia entro il predetto termine,
la mancata pronuncia equivale a parere favorevole.