Art. 335 
Alienazioni di immobili nelle zone dichiarate di importanza  militare
                      dal Ministro della difesa 
 
  1. Tutti gli  atti  di  alienazione  totale  o  parziale  dei  beni
immobili  sono  sottoposti  all'approvazione   del   prefetto   della
provincia se tali immobili sono ubicati  nelle  zone  del  territorio
nazionale dichiarate  di  importanza  militare,  individuate  con  il
regolamento, sul quale per tale parte e' acquisito  il  concerto  del
Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia. 
  2. L'approvazione e' necessaria anche per l'aggiudicazione di  tali
beni a seguito di vendita in via esecutiva. 
  Il prefetto, previo parere  dell'autorita'  militare,  provvede  in
materia entro il termine di cui al comma 6. L'approvazione  non  puo'
essere data in difformita' del parere dell'autorita' militare. 
  4. In mancanza di tale approvazione, gli  atti  sopraindicati  sono
privi di efficacia giuridica. I conservatori dei registri immobiliari
non procedono alla trascrizione degli atti previsti se non e' esibita
la prova dell'intervenuta approvazione prefettizia. 
  5.  L'autorizzazione  del  prefetto  e  il  parere   dell'autorita'
militare non sono richiesti per gli  atti  di  alienazione  totale  o
parziale ai cittadini  dell'Unione  europea  o  alle  amministrazioni
dello Stato, ivi  comprese  le  aziende  autonome,  ai  comuni,  alle
province e agli altri enti locali, alle regioni, agli  enti  pubblici
economici, nonche' a ogni altra persona giuridica pubblica o privata,
avente la sede principale  delle  proprie  attivita'  nel  territorio
dell'Unione europea. 
  6. Il  decreto  di  autorizzazione  prefettizia  e'  emanato  entro
sessanta giorni dalla presentazione della domanda. In tale termine e'
computato   anche   quello   di   quarantacinque   giorni    concesso
all'autorita' militare competente per esprimere il proprio parere  in
ordine alle istanze di autorizzazione. Trascorso il predetto  termine
di quarantacinque  giorni,  se  l'autorita'  militare  non  ha  fatto
pervenire al prefetto il  richiesto  parere,  lo  stesso  si  intende
favorevolmente dato. 
  7. L'autorizzazione del prefetto, da allegare in originale all'atto
di alienazione, perde efficacia se non si procede  alla  stipulazione
dell'atto entro sei mesi dal giorno in cui e' stata rilasciata. 
  8.  Il  diniego  di  autorizzazione  e'  motivato.  Gli   atti   di
alienazione  di  immobili  e  le  relative  trascrizioni  presso   le
conservatorie immobiliari eseguiti tra il 12 gennaio  1977  e  il  31
dicembre 1984 sono riconosciuti giuridicamente  validi  a  tutti  gli
effetti. 
  9. Gli atti compiuti per interposta persona sono nulli. 
  10. Il responsabile e' punito con la reclusione da sei mesi  a  tre
anni e con la multa da euro 41,00 a euro 207,00. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 30/09/2010,  n.
229 durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.