Art. 464 
 
          Assistenza morale, benessere e protezione sociale 
 
1. Gli interventi di protezione sociale di cui al  libro  VI,  titolo
VI,  capo   II   del   codice,   si   inseriscono   istituzionalmente
nell'attivita' funzionale delle Forze armate allo scopo  di  favorire
il mantenimento della efficienza psico-fisica del personale militare,
conservare  l'aggregazione  sociale  dei  dipendenti  e  delle   loro
famiglie, il  loro  arricchimento  culturale  nonche'  di  conseguire
proficui rapporti di democratica  interazione  con  la  collettivita'
esterna, per il pieno sviluppo della persona umana dedicata  al  bene
comune della difesa della Patria. 
2. A tal fine e' consentito al  personale  militare  e  civile  delle
Forze armate, in servizio  e  non,  nonche'  ai  loro  familiari,  di
utilizzare apprestamenti logistici, sportivi, culturali, ricreativi e
per il tempo libero, senza finalita' di  lucro  qualora  direttamente
gestiti e all'uopo predisposti dall'amministrazione anche al di fuori
delle strutture militari. 
3. Le spese per l'assistenza morale e il benessere attengono: 
a) alle attivita' assistenziali, culturali e ricreative a favore  del
personale militare e civile dipendente  dal  Ministero  della  difesa
nonche' a favore di quello cessato dal servizio e delle famiglie  del
personale stesso; 
b) alle altre  attivita'  tendenti  a  far  conseguire  al  personale
militare,  mediante  la  frequenza  di  corsi  interni  ed   esterni,
qualificazioni professionali civili; 
c) alle attivita' volte ad agevolare il  collocamento  a  riposo  dei
militari che cessano dal servizio. 
4. Gli interventi di protezione sociale sono effettuati: 
a) in amministrazione  diretta  da  parte  degli  organismi  all'uopo
preposti; 
b) in amministrazione indiretta mediante affidamento  in  concessione
alle organizzazioni di personale ovvero a enti o a terzi, con  mezzi,
locali e risorse concessi in  uso  dall'Amministrazione  alle  stesse
organizzazioni di personale, oppure ad enti e terzi. 
5. Ferma restando la fruizione gratuita dei beni  demaniali  concessi
in uso, in quanto utilizzati in via  diretta  per  fini  di  pubblico
interesse, l'Amministrazione ha  la  facolta'  di  determinare  quote
ricognitorie a titolo di ammortamento degli oneri da essa  sostenuti,
la cui entita' e'  determinata  in  relazione  alle  finalita'  e  ai
concreti apporti di protezione sociale recati al personale.