Art. 465 
 
Classificazione e modalita' di gestione degli organismi di protezione
                               sociale 
 
1. Gli interventi di protezione sociale sono esercitati da  organismi
all'uopo costituiti  nell'ambito  dell'amministrazione  presso  enti,
distaccamenti delle  Forze  armate,  in  rapporto  alla  presenza  di
personale in  servizio  e  cessato  dal  servizio  nonche'  in  altre
localita' che per peculiari caratteristiche ambientali consentano  di
perseguire la prevista finalita'. 
2.  In  relazione  alle  specifiche  funzioni  e  alla  natura  delle
attivita' da svolgere, gli organismi operanti nell'ambito delle Forze
armate sono classificati in: 
a) organismi di supporto  logistico:  sale  convegno  per  ufficiali,
sottufficiali, ispettori, sovrintendenti,  appuntati  e  carabinieri,
truppa.  Hanno  la  finalita'  di   contribuire   a   migliorare   la
funzionalita'  e  l'efficienza  delle  unita',  enti  e  reparti,  di
rafforzare  lo  spirito  di  corpo  tra  il  personale  delle  unita'
organiche  promuovendo  e  alimentando  i  vincoli  di   solidarieta'
militare  attraverso  la  partecipazione  ad   attivita'   ricreative
sportive, culturali e di assistenza, eventualmente anche con  servizi
alloggiativi,  di  ristorazione  e  di  balneazione,  e   sviluppando
rapporti di socialita' con l'ambiente esterno; 
b) organismi di protezione sociale: circoli ufficiali, sottufficiali,
ispettori,  sovrintendenti,  appuntati  e   carabinieri.   Hanno   la
finalita'  di  costituire  comunita'  sociali,  intese  a  conservare
integro lo spirito di corpo e i vincoli di solidarieta' militare  tra
ufficiali, sottufficiali, appuntati e carabinieri in  servizio  e  in
quiescenza,  attraverso  la  comune   partecipazione   ad   attivita'
ricreative, culturali, sportive e di assistenza, eventualmente  anche
con  servizi  alloggiativi,  di  ristorazione   e   di   balneazione,
promuovendo e rafforzando i rapporti con l'ambiente sociale esterno; 
c) organismi a  connotazione  mista:  circoli  ricreativi  dipendenti
della  Difesa  (organismi  di  supporto  logistico  o  di  protezione
sociale, a seconda della funzione  svolta).  Hanno  la  finalita'  di
costituire comunita' sociali presso enti, reparti e stabilimenti  con
prevalente presenza di personale civile  in  servizio,  stimolando  e
rafforzando  attraverso  attivita'  sociali,  ricreative,  culturali,
sportive  e  di   assistenza,   eventualmente   anche   con   servizi
alloggiativi,  di  ristorazione  e  di  balneazione,  lo  spirito  di
partecipazione alla funzione istituzionale delle Forze armate; 
d) organismi di particolare protezione sociale:  soggiorni  marini  e
montani.  Hanno  la  finalita'  di  consentire  prioritariamente   al
personale in servizio presso  enti  o  reparti  di  maggiore  impegno
operativo,  di  trascorrere  periodi  di   riposo   e   di   recupero
psico-fisico in localita' aventi peculiari caratteristiche climatiche
e  ambientali,  anche  in  strutture  appartenenti  a  enti  pubblici
operanti nell'ambito dell'Amministrazione della difesa. 
3.  La  gestione  dei  citati  organismi  puo'  essere  affidata   in
concessione a organizzazioni costituite tra il personale  dipendente,
ovvero a enti o terzi. 
4. Per esigenze operative  o  per  assicurare  la  continuita'  degli
interventi, tenuto conto del  preminente  interesse  istituzionale  e
funzionale  di  tali  organismi,  l'Amministrazione  puo'  provvedere
all'esercizio diretto delle attivita' di protezione sociale  mediante
organi interni di gestione ed  esecuzione  presso  i  comandi,  enti,
reparti o unita' operative,  e  dell'Arma  dei  carabinieri,  nonche'
presso i reparti operativi degli Stati maggiori, le unita'  navali  e
le accademie/scuole  militari.  Gli  enti  che  attuano  la  gestione
diretta  imputano  ai  competenti  capitoli  di  bilancio  gli  oneri
relativi all'acquisizione dei beni o servizi, rispettivamente, ceduti
o resi agli utenti degli organismi amministrati e,  conseguentemente,
recuperano dagli utenti stessi i costi vivi dei beni o servizi e, ove
previsto, le quote ricognitorie di maggiorazione per il  concorso  di
personale e servizi generali di cui all'articolo 466, commi  1  e  2,
lettera c). Gli stessi enti, alla  fine  di  ogni  mese,  versano  in
tesoreria le somme recuperate  imputando,  secondo  la  procedura  di
rito,  a  «proventi  riassegnabili»  gli  importi  corrispondenti  ai
suddetti costi vivi e a «proventi non riassegnabili» quelli  relativi
alle anzidette quote ricognitorie. 
5. La stessa procedura della gestione diretta e'  attuata  anche  nel
caso di motivata o dimostrata impossibilita'  di  affidamento  ovvero
per interruzione o per inadempienza dell'affidatario  stesso,  presso
qualsiasi organismo di protezione sociale. 
6. La costituzione o la soppressione degli organismi  e'  determinata
dai Capi di stato maggiore, dal Segretario generale,  dal  Comandante
generale dell'Arma dei carabinieri, in  relazione  alla  collocazione
ordinativa degli enti interessati.