Art. 466 Determinazione degli apporti a carico dell'Amministrazione 1. Per l'organizzazione di ciascuno degli organismi di cui all'articolo 465, l'Amministrazione rende disponibili idonei locali, mezzi, strutture, servizi e impianti in adeguate condizioni d'uso. 2. Per garantire il funzionamento degli organismi, l'Amministrazione assume a proprio carico le spese concernenti: a) il mantenimento e l'ordinaria manutenzione dei locali assegnati; b) la costituzione, il mantenimento in efficienza e il rinnovo di adeguate dotazioni di mobili, arredi, attrezzature e altre pertinenze d'uso; c) i servizi generali di funzionamento e pulizia, limitatamente agli organismi di supporto logistico di cui all'articolo 465, comma 2, lettera a), e ai circoli ricreativi dipendenti della Difesa, di cui alla lettera c) dello stesso articolo, quando operano con funzioni di supporto logistico. In caso di gestione diretta, le somme relative alle quote ricognitorie, di cui all'articolo 465, comma 4, sono aggiunte ai costi vivi dei generi e servizi forniti agli utenti, in ragione del dieci per cento per gli organismi di cui alla lettera b), dello stesso articolo, e per i circoli ricreativi dipendenti della Difesa, quando operano con funzioni di protezione sociale; in ragione del venti per cento per gli organismi di cui alla lettera d), dello stesso articolo. Tali quote cosi' recuperate dagli utenti sono versate in tesoreria, quali proventi non riassegnabili. 3. Sono, altresi', messe a disposizione degli organismi di protezione sociale, fatte salve le esigenze militari, strutture gia' in uso all'Amministrazione finalizzate per l'esercizio di attivita' sportive, ricreative, culturali, alloggiative e di recupero psico-fisico. 4. Le consistenze e il valore degli apporti di cui ai commi 1, 2 e 3, determinati con criteri di funzionalita' ed economicita', sono riportati in apposite schede redatte per ciascun organismo all'atto della sua costituzione. 5. Il Ministero della difesa dispone, nei limiti dei pertinenti capitoli di bilancio, aperture di credito commutabili in quietanze di entrata a favore della contabilita' speciale intestata al direttore di amministrazione per le spese di funzionamento di cui al comma 2.