Art. 466 
 
     Determinazione degli apporti a carico dell'Amministrazione 
 
1.  Per  l'organizzazione  di  ciascuno  degli   organismi   di   cui
all'articolo 465, l'Amministrazione rende disponibili idonei  locali,
mezzi, strutture, servizi e impianti in adeguate condizioni d'uso. 
2. Per garantire il funzionamento degli organismi,  l'Amministrazione
assume a proprio carico le spese concernenti: 
a) il mantenimento e l'ordinaria manutenzione dei locali assegnati; 
b) la costituzione, il mantenimento in efficienza  e  il  rinnovo  di
adeguate dotazioni di mobili, arredi, attrezzature e altre pertinenze
d'uso; 
c) i servizi generali di funzionamento e pulizia, limitatamente  agli
organismi di supporto logistico di cui  all'articolo  465,  comma  2,
lettera a), e ai circoli ricreativi dipendenti della Difesa,  di  cui
alla lettera c) dello stesso articolo, quando operano con funzioni di
supporto logistico. In caso di gestione diretta,  le  somme  relative
alle quote ricognitorie, di  cui  all'articolo  465,  comma  4,  sono
aggiunte ai costi vivi dei generi e servizi forniti agli  utenti,  in
ragione del dieci per cento per gli organismi di cui alla lettera b),
dello stesso articolo, e per i circoli  ricreativi  dipendenti  della
Difesa, quando operano con funzioni di protezione sociale; in ragione
del venti per cento per gli organismi di cui alla lettera  d),  dello
stesso articolo.  Tali  quote  cosi'  recuperate  dagli  utenti  sono
versate in tesoreria, quali proventi non riassegnabili. 
3. Sono, altresi', messe a disposizione degli organismi di protezione
sociale, fatte salve le esigenze  militari,  strutture  gia'  in  uso
all'Amministrazione  finalizzate   per   l'esercizio   di   attivita'
sportive,  ricreative,  culturali,   alloggiative   e   di   recupero
psico-fisico. 
4. Le consistenze e il valore degli apporti di cui ai commi 1, 2 e 3,
determinati  con  criteri  di  funzionalita'  ed  economicita',  sono
riportati in apposite schede redatte per ciascun  organismo  all'atto
della sua costituzione. 
5. Il Ministero della  difesa  dispone,  nei  limiti  dei  pertinenti
capitoli di bilancio, aperture di credito commutabili in quietanze di
entrata a favore della contabilita' speciale intestata  al  direttore
di amministrazione per le spese di funzionamento di cui al comma 2.