Art. 467 
 
 Norme d'uso dei materiali costituenti apporti dell'Amministrazione 
 
1. I materiali conferiti dall'Amministrazione agli organismi  di  cui
all'articolo 465 continuano  a  rimanere  nel  carico  contabile  del
consegnatario per debito di vigilanza degli enti/distaccamenti in cui
gli  stessi  sono  inseriti.  Nello  stesso  carico  confluiscono   i
materiali comunque pervenuti nel tempo agli organismi stessi. 
2. Ciascun organismo e' dotato di un registro in cui sono elencati  i
materiali costituenti apporti dell'Amministrazione. 
3. Gli organismi di protezione sociale sono autorizzati a ricevere in
comodato d'uso  con  il  vincolo  della  destinazione  specifica,  da
soggetti giuridici diversi dall'Amministrazione, beni mobili adeguati
alle  proprie  esigenze  mediante  apposito  atto   negoziale.   Tali
materiali sono iscritti in un registro e  sono  tenuti  distinti  per
soggetto  giuridico  proprietario.   Le   spese   di   conservazione,
manutenzione e riparazione del  predetto  materiale  sono  assunte  a
carico dell'amministrazione. 
4. Se la  gestione  e'  affidata  in  concessione,  la  consegna  dei
materiali, costituenti apporti  dell'Amministrazione  o  ricevuti  in
comodato d'uso, deve risultare da apposito verbale  sottoscritto  dal
consegnatario, per l'amministrazione, e dall'affidatario o da un  suo
rappresentante. 
5.  Il  concessionario  assume  l'obbligo  della   restituzione,   in
qualsiasi  momento  di  tutto  il  materiale  ricevuto  nella  stessa
condizione d'uso originaria  rimanendo  a  proprio  carico  eventuali
spese per la rimessa in pristino. La riconsegna  dei  materiali  deve
risultare da apposito verbale.