Art. 467 Norme d'uso dei materiali costituenti apporti dell'Amministrazione 1. I materiali conferiti dall'Amministrazione agli organismi di cui all'articolo 465 continuano a rimanere nel carico contabile del consegnatario per debito di vigilanza degli enti/distaccamenti in cui gli stessi sono inseriti. Nello stesso carico confluiscono i materiali comunque pervenuti nel tempo agli organismi stessi. 2. Ciascun organismo e' dotato di un registro in cui sono elencati i materiali costituenti apporti dell'Amministrazione. 3. Gli organismi di protezione sociale sono autorizzati a ricevere in comodato d'uso con il vincolo della destinazione specifica, da soggetti giuridici diversi dall'Amministrazione, beni mobili adeguati alle proprie esigenze mediante apposito atto negoziale. Tali materiali sono iscritti in un registro e sono tenuti distinti per soggetto giuridico proprietario. Le spese di conservazione, manutenzione e riparazione del predetto materiale sono assunte a carico dell'amministrazione. 4. Se la gestione e' affidata in concessione, la consegna dei materiali, costituenti apporti dell'Amministrazione o ricevuti in comodato d'uso, deve risultare da apposito verbale sottoscritto dal consegnatario, per l'amministrazione, e dall'affidatario o da un suo rappresentante. 5. Il concessionario assume l'obbligo della restituzione, in qualsiasi momento di tutto il materiale ricevuto nella stessa condizione d'uso originaria rimanendo a proprio carico eventuali spese per la rimessa in pristino. La riconsegna dei materiali deve risultare da apposito verbale.