Art. 470 Organi centrali di indirizzo generale 1. L'autorita' centrale emana direttive di indirizzo generale in materia di: a) pianificazione annuale degli interventi di protezione sociale e delle relative attivita' connesse; b) programmazione dell'impiego dei fondi disponibili sui competenti capitoli di bilancio in relazione alle esigenze funzionali dei singoli organismi; c) coordinamento e controllo delle attivita' svolte e verifica della loro rispondenza alle finalita' degli organismi. 2. Gli organi centrali di rappresentanza militare e, ove previsto, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sono sentite in materia di indirizzo generale della pianificazione degli interventi di protezione sociale possibilmente volti anche a favorire l'integrazione interforze. --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 29/09/2010, n. 228 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.