Art. 470 
 
                Organi centrali di indirizzo generale 
 
  1. L'autorita' centrale emana direttive di  indirizzo  generale  in
materia di: 
    a) pianificazione annuale degli interventi di protezione  sociale
e delle relative attivita' connesse; 
    b)  programmazione  dell'impiego  dei   fondi   disponibili   sui
competenti capitoli di bilancio in relazione alle esigenze funzionali
dei singoli organismi; 
    c) coordinamento e controllo delle attivita'  svolte  e  verifica
della loro rispondenza alle finalita' degli organismi. 
  2. Gli organi centrali di rappresentanza militare e, ove  previsto,
le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sono sentite
in  materia  di  indirizzo  generale   della   pianificazione   degli
interventi di protezione sociale possibilmente volti anche a favorire
l'integrazione interforze. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 29/09/2010,  n.
228 durante il periodo di "vacatio legis". 
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