Art. 472 Organi amministrativi 1. Il capo servizio amministrativo dell'ente o distaccamento, nel cui ambito sono costituiti uno o piu' organismi di protezione sociale, e' preposto alla direzione della loro gestione amministrativa. 2. In particolare, spetta al capo servizio amministrativo: a) ordinare le spese e i pagamenti per funzionamento degli organismi di protezione sociale con le modalita' di cui all'articolo 474; b) disporre, nel caso di affidamento in concessione, gli adempimenti amministrativi connessi con la concessione e stipulare i relativi atti negoziali. 3. Il cassiere, in caso di gestione diretta, quale agente contabile incaricato della riscossione delle contribuzioni di cui all'articolo 469, e' tenuto a osservare le disposizioni di cui agli articoli 219 e seguenti del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. In particolare, il cassiere provvede a: a) versare in tesoreria le contribuzioni medesime, con imputazione ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato; b) rendere il prescritto conto giudiziale, corredato dei relativi documenti, tramite la competente direzione di amministrazione ai sensi dell'articolo 610 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 .
Note all'art. 472: - Per il testo dell'articolo 610 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 si vedano le note all'articolo 27. - Il testo dell'articolo 219 del citato regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e' il seguente: «Art. 219 - 1. Le entrate dello Stato sono costituite di tutti i redditi, proventi e crediti di qualsiasi natura che lo Stato ha il diritto di riscuotere in virtu' di leggi, decreti regolamenti, o altri titoli. 2.Tutte, le entrate dello Stato debbono essere inscritte nel bilancio di previsione. Per quelle, tuttavia, che non siano in esso previste rimane impregiudicato il diritto dello Stato a riscuoterle e fermo il dovere, da parte delle competenti amministrazioni e dei funzionari ed agenti incaricati, di curarne l'accertamento e la riscossione».