Art. 472 
 
                        Organi amministrativi 
 
1. Il capo servizio amministrativo dell'ente o distaccamento, nel cui
ambito sono costituiti uno o piu' organismi di protezione sociale, e'
preposto alla direzione della loro gestione amministrativa. 
2. In particolare, spetta al capo servizio amministrativo: 
a) ordinare le spese e i pagamenti per funzionamento degli  organismi
di protezione sociale con le modalita' di cui all'articolo 474; 
b) disporre, nel caso di affidamento in concessione, gli  adempimenti
amministrativi connessi con la concessione  e  stipulare  i  relativi
atti negoziali. 
3. Il cassiere, in caso di gestione diretta, quale  agente  contabile
incaricato della riscossione delle contribuzioni di cui  all'articolo
469, e' tenuto a osservare le disposizioni di cui agli articoli 219 e
seguenti del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. In particolare, il
cassiere provvede a: 
a) versare in tesoreria le contribuzioni medesime, con imputazione ad
apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato; 
b) rendere il prescritto conto  giudiziale,  corredato  dei  relativi
documenti, tramite la  competente  direzione  di  amministrazione  ai
sensi dell'articolo 610 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 . 
 
 
          Note all'art. 472: 
          - Per il testo  dell'articolo  610  del  regio  decreto  23
          maggio 1924, n. 827 si vedano le note all'articolo 27. 
          - Il testo dell'articolo 219 del citato  regio  decreto  23
          maggio 1924, n. 827 e' il seguente: 
          «Art. 219 - 1. Le entrate dello Stato  sono  costituite  di
          tutti i redditi, proventi e crediti di qualsiasi natura che
          lo Stato ha il diritto di riscuotere in  virtu'  di  leggi,
          decreti regolamenti, o altri titoli. 
          2.Tutte, le entrate dello Stato  debbono  essere  inscritte
          nel bilancio di previsione. Per quelle, tuttavia,  che  non
          siano in esso previste  rimane  impregiudicato  il  diritto
          dello Stato a riscuoterle e fermo il dovere, da parte delle
          competenti  amministrazioni  e  dei  funzionari  ed  agenti
          incaricati, di curarne l'accertamento e la riscossione».