Art. 474 Gestione diretta 1. La gestione diretta degli interventi di protezione sociale nei casi previsti dall'articolo 465, comma 4, e' attuata mediante organi interni dell'Amministrazione. 2. Essa si attua anche con l'eventuale ricorso a contratti di appalti di servizi. 3. Per le spese, si osservano le disposizioni contenute nel presente titolo. 4. Per le entrate, si osservano le disposizioni di cui agli articoli 219 e seguenti del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.
Note all'art. 474: - Per il testo dell' articolo 219 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, si vedano le note all'articolo 472.