Art. 474 
 
                          Gestione diretta 
 
1. La gestione diretta degli interventi  di  protezione  sociale  nei
casi previsti dall'articolo 465, comma 4, e' attuata mediante  organi
interni dell'Amministrazione. 
2. Essa si attua anche con l'eventuale ricorso a contratti di appalti
di servizi. 
3. Per le spese, si osservano le disposizioni contenute nel  presente
titolo. 
4. Per le entrate, si osservano le disposizioni di cui agli  articoli
219 e seguenti del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. 
 
 
          Note all'art. 474: 
          - Per il testo dell' articolo  219  del  regio  decreto  23
          maggio 1924, n. 827, si vedano le note all'articolo 472.