Art. 475 
 
                           Rendicontazione 
 
1. Le spese  per  il  funzionamento  degli  organismi  di  protezione
sociale sono rendicontate dal capo servizio amministrativo  dell'ente
o del distaccamento secondo le disposizioni del presente titolo. 
2. In caso di gestione diretta le contribuzioni sono rendicontate dal
cassiere dell'ente o del distaccamento secondo le disposizioni di cui
al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. Il relativo conto giudiziale
e' presentato tramite la direzione di amministrazione competente  per
territorio. 
 
 
          Note all'art. 475: 
          - Per il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, si vedano le
          note all'articolo 27.