Art. 79. 
 
  Le  macchine  che  non  sono  azionate  da  propri  motori,  ma  da
trasmissioni principali o  secondarie,  devono  essere  provviste  di
dispositivi di innesto, spostacinghie o  simili,  che  consentano  di
azionare  e  di  arrestare  la   macchina   indipendentemente   dalla
trasmissione e dalle altre macchine da questa azionate. 
  Puo' derogarsi dalla osservanza della disposizione di cui al  comma
precedente per i gruppi di macchine situate  in  uno  stesso  locale,
purche' l'arresto dell'intero gruppo possa effettuarsi dal  posto  di
lavoro di ciascuna macchina e la  messa  in  moto  del  medesimo  sia
eseguibile da un punto situato in posizione tale che  chi  compie  la
manovra possa vedere distintamente tutte le macchine.