Art. 269.
            (Nomina alla qualifica iniziale e promozioni)

  Gli  ispettori  superiori  per  i  servizi della direzione generale
degli  istituti di previdenza sono nominati, a domanda, su parere del
Consiglio  di  amministrazione,  tra  gli  impiegati che rivestono la
qualifica  di  direttore  di  sezione  o  equiparata  nei ruoli della
carriera  direttiva  dell'amministrazione  centrale del tesoro, della
Ragioneria  generale  e  delle  ragionerie  provinciali dello Stato e
degli uffici provinciali del tesoro.
  La  promozione alla qualifica di ispettore capo per i servizi della
direzione   generale   degli   Istituti  di  previdenza  puo'  essere
conferita,  oltre che agli ispettori superiori, anche ai direttori di
sezione  della  carriera  direttiva dell'amministrazione centrale del
tesoro, che abbiano i requisiti prescritti dal presente decreto.
  La  promozione  alla  qualifica  di  direttore  di  divisione della
carriera  direttiva  dell'amministrazione  centrale  del  tesoro puo'
essere  conferita,  oltre  che  ai  direttori  di sezione, anche agli
ispettori  superiori  dei  servizi  della  direzione  generale  degli
Istituti  di  previdenza  che  abbiano  i  requisiti  prescritti  dal
presente decreto.