Art. 134. La lizzatura a mano deve essere eseguita con almeno tre funi di acciaio in modo che il carico sia sempre assicurato ad almeno due di esse. E' ammessa la lizzatura con due funi quando la pendenza non superi il trenta per cento. L'uso di altri tipi di funi che possiedano requisiti di resistenza e flessibilita' egualmente soddisfacenti e' subordinato a preventiva autorizzazione dell'ingegnere capo il quale ne stabilisce le condizioni di impiego. E' vietata la lizzatura dei massi su vie che abbiano pendenza superiore al cento per cento. In casi particolari, per alcuni tratti, l'ingegnere capo puo' autorizzare la lizzatura con pendenze maggiori, prescrivendo le opportune cautele.