Art. 134. 
 
  La lizzatura a mano deve essere eseguita con  almeno  tre  funi  di
acciaio in modo che il carico sia sempre assicurato ad almeno due  di
esse. E' ammessa la lizzatura con due funi  quando  la  pendenza  non
superi il trenta per cento. 
  L'uso di altri tipi di funi che possiedano requisiti di  resistenza
e flessibilita' egualmente soddisfacenti e' subordinato a  preventiva
autorizzazione  dell'ingegnere  capo  il  quale  ne   stabilisce   le
condizioni di impiego. 
  E' vietata la lizzatura dei  massi  su  vie  che  abbiano  pendenza
superiore al cento per cento. 
  In casi particolari,  per  alcuni  tratti,  l'ingegnere  capo  puo'
autorizzare la  lizzatura  con  pendenze  maggiori,  prescrivendo  le
opportune cautele.