Art. 135. 
 
  Il peso della "carica" nella lizzatura a mano con tre funi non deve
essere  superiore  al  valore  indicato  nella  tabella  allegata  al
presente decreto, in funzione dei carichi di  rottura  delle  funi  e
delle pendenze delle vie di lizza. 
  I pesi massimi indicati si intendono per funi nuove e devono essere
diminuiti, in relazione alla presuinibile usura delle funi, per  ogni
fune  in  tensione  che  sia  stata  impiegata  per  una  percorrenza
complessiva superiore ai dieci chilometri, del cinque per  cento  per
ogni dieci chilometri di uso. 
  Le funi devono essere poste fuori  servizio  quando  risultino  dai
controlli che esse presentano un numero di fili  rotti  superiore  al
decimo del totale entro la. 
  lunghezza, di due metri. 
  Le pendenze sono misurate nel tratto piu' inclinato  delle  vie  di
lizza. Nel  caso  che  la  pendenza  massima  di  una  via  di  lizza
differisca sensibilmente dalla media  e  sia  limitata  a  brevissimi
tratti (balze) e' consentito per essi porre in  funzione  una  quarta
fune anziche' limitare il peso della carica al valore previsto per la
pendenza massima. 
  L'aggiunta di una quarta fune consente di  accrescere  del  50  per
cento i valori indicati nella tabella allegata al presente decreto. 
  Le  funi  debbono  consentire  una  flessibilita'  sufficiente  per
l'avvolgimento sui "pioli" pari a quella di una fune  con  formazione
di 180 fili, 7 anime tessili ed una resistenza del filo elementare di
150 kg/mm².