Art. 316. 
        Modalita' di attuazione dell'integrazione scolastica 
 
  1. Il Ministero della pubblica istruzione provvede alla  formazione
e all'aggiornamento  del  personale  docente  per  l'acquisizione  di
conoscenze in  materia  di  integrazione  scolastica  degli  studenti
handicappati ai sensi dell'articolo 26  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 23 agosto 1988 n. 399, nel rispetto delle  modalita'
di coordinamento con il Ministero dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica di cui all'articolo 4 della legge 9  maggio
1989,  n.  168.  Il  Ministero  della  pubblica  istruzione  provvede
altresi': 
    a)  all'attivazione  di  forme  sistematiche   di   orientamento,
particolarmente qualificate per la persona handicappata,  con  inizio
almeno dalla prima classe della scuola media; 
    b)  all'organizzazione  dell'attivita'  educativa   e   didattica
secondo il  criterio  della  flessibilita'  nell'articolazione  delle
sezioni  e  delle   classi,   anche   aperte,   in   relazione   alla
programmazione scolastica individualizzata; 
    c) a garantire la continuita' educativa fra i  diversi  gradi  di
scuola, prevedendo forme obbligatorie di consultazione tra docenti di
scuole di grado diverso in modo da  promuovere  il  massimo  sviluppo
dell'esperienza scolastica della persona handicappata  in  tutti  gli
ordini e gradi di scuola consentendo il  completamento  della  scuola
dell'obbligo anche sino al compimento del diciottesimo anno di  eta';
nell'interesse  dell'alunno,  con  deliberazione  del  collegio   dei
docenti, sentiti gli specialisti di cui all'articolo 314, su proposta
del consiglio di classe, puo' essere consentita una  terza  ripetenza
in singole classi. 
  2. Fino alla prima applicazione  dell'articolo  9  della  legge  19
novembre 1990 n. 341, relativamente alle scuole di  specializzazione,
si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 325. 
  3. L'utilizzazione in  posti  di  sostegno  di  docenti  privi  dei
prescritti  titoli  di  specializzazione  e'  consentita   unicamente
qualora manchino docenti di ruolo o non di ruolo specializzati. Resta
salvo il disposto dell'articolo 455, comma 12. 
  4. Gli accordi di  programma  di  cui  all'articolo  315  comma  1,
lettera  a),  possono  prevedere   lo   svolgimento   di   corsi   di
aggiornamento comuni per il  personale  delle  scuole,  delle  unita'
sanitarie locali e degli enti locali, impegnati in piani educativi  e
di recupero individualizzati. Resta salvo il  disposto  dell'articolo
479, comma 10. 
 
          Note all'art. 316:
             -  Il  testo  dell'art. 26 del D.P.R. n. 399/1988 (Norme
          risultanti dalla disciplina prevista  dall'accordo  per  il
          triennio  1988-1990 del 9 giugno 1988 relativo al personale
          del comparto scuola) e' il seguente:
             "Art. 26 Aggiornamento  e  formazione  in  servizio  del
          personale   ispettivo,   direttivo  docente  ed  educativo,
          amministrativo tecnico ed ausiliario). - 1.  Nei  limiti  e
          con  le  modalita'  stabilite  dall'art.    14, comma 12, e
          sempre che sia possibile la sostituzione con  personale  in
          servizio  considerato  anche il contingente delle dotazioni
          organiche aggiuntive (DOA) o di personale  in  soprannumero
          assegnato  ai  circoli  ed  istituti  ai sensi dell'art. 14
          della  legge  20  maggio  1982,  n.  270,  possono   essere
          programmati dal collegio dei docenti ed autorizati dal capo
          di   istituto   periodi   di   esonero  totale  o  parziale
          dall'insegnamento,   allo   scopo    di    consentire    la
          partecipazione     individuale    ad    iniziative    anche
          straordinarie    di    aggiornamento     disciplinare     e
          metodologico-didattico  realizzate  presso  universita'  ed
          istituti di ricerca  o  attraverso  corsi  organizzati  dal
          Ministero   della   pubblica   istruzione  o  dallo  stesso
          autorizzati presso istituti scientifici, enti  culturali  o
          associazioni  professionali  del  personale  della  scuola,
          giuridicamente riconosciuti. Le iniziative di aggiornamento
          sono gestite tenendo conto anche dei criteri stabiliti  per
          l'utilizzazione annua del personale.
             2.  Il  collegio  dei  docenti, sulla base del programma
          pluriennale definito, sentite le  organizzazioni  sindacali
          firmatarie  dell'accordo recepito dal presente decreto, dal
          Ministero della  pubblica  istruzione,  formula  obiettivi,
          criteri  e  modalita' organizzative per la partecipazione e
          la realizzazione delle iniziative di formazione in servizio
          e per la verifica collegiale  delle  iniziative  stesse.  I
          docenti  che hanno partecipato a tali iniziative presentano
          al collegio dei docenti, alla conclusione delle  esperienze
          formative,   una   relazione   scritta  o  altri  materiali
          strutturali,  appositamente   elaborati,   che   illustrino
          contenuti, metodi ed obiettivi delle esperienze stesse, per
          attivare  processi di trasferimento e di pratica attuazione
          nell'ambito  della  scuola.  La  predetta  relazione  e  la
          certificazione  rilasciata  a  conclusione  delle attivita'
          formative sono  inserite,  a  richiesta  del  docente,  nel
          fascicolo  personale.  Il piano deliberato dal collegio sei
          docenti  di  cui  all'art.  14,  comma  5,   riserva   alla
          formazione  in  servizio  dei  docenti  un  impegno  fino a
          quaranta ore.
             3. Per le  attivita'  di  aggiornamento  deliberate  dal
          collegio  dei docenti, quest'ultimo definisce gli obiettivi
          e le modalita' organizzative  per  la  realizzazione  e  la
          verifica   delle   iniziative   stesse,   nonche'   per  la
          partecipazione dei docenti, fermi restando gli obblighi  di
          servizio.
             4. Prima dell'inizio di ogni anno scolastico, in sede di
          negoziazione  decentrata  a  livello nazionale, il Ministro
          della  pubblica  istruzione  presenta  alle  organizzazioni
          sindacali  firmatarie  dell'accorto  recepito  dal presente
          decreto  il  piano  nazionale  di  aggiornamento   per   il
          personale  appartanente  alle tre aree del comparto scuola;
          in  tale  sede  saranno,  altresi',  definiti  modalita'  e
          criteri  di  esonero  dal servizio per la partecipazione ad
          iniziative  di  aggiornamento  del   personale   ispettivo,
          direttivo, amministrativo, tecnico ed ausiliario".
             -  Per  l'art. 4 della legge n. 168/1989 si veda la nota
          all'art.  285.
             - L'art.  9  della  legge  n.  341/1990  (Riforma  degli
          ordinamenti  didattici universitari) riguarda l'ordinamento
          dei  corsi  di  diploma  universitario,  di  laurea  e   di
          specializzazione.