Art. 316. Modalita' di attuazione dell'integrazione scolastica 1. Il Ministero della pubblica istruzione provvede alla formazione e all'aggiornamento del personale docente per l'acquisizione di conoscenze in materia di integrazione scolastica degli studenti handicappati ai sensi dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988 n. 399, nel rispetto delle modalita' di coordinamento con il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 4 della legge 9 maggio 1989, n. 168. Il Ministero della pubblica istruzione provvede altresi': a) all'attivazione di forme sistematiche di orientamento, particolarmente qualificate per la persona handicappata, con inizio almeno dalla prima classe della scuola media; b) all'organizzazione dell'attivita' educativa e didattica secondo il criterio della flessibilita' nell'articolazione delle sezioni e delle classi, anche aperte, in relazione alla programmazione scolastica individualizzata; c) a garantire la continuita' educativa fra i diversi gradi di scuola, prevedendo forme obbligatorie di consultazione tra docenti di scuole di grado diverso in modo da promuovere il massimo sviluppo dell'esperienza scolastica della persona handicappata in tutti gli ordini e gradi di scuola consentendo il completamento della scuola dell'obbligo anche sino al compimento del diciottesimo anno di eta'; nell'interesse dell'alunno, con deliberazione del collegio dei docenti, sentiti gli specialisti di cui all'articolo 314, su proposta del consiglio di classe, puo' essere consentita una terza ripetenza in singole classi. 2. Fino alla prima applicazione dell'articolo 9 della legge 19 novembre 1990 n. 341, relativamente alle scuole di specializzazione, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 325. 3. L'utilizzazione in posti di sostegno di docenti privi dei prescritti titoli di specializzazione e' consentita unicamente qualora manchino docenti di ruolo o non di ruolo specializzati. Resta salvo il disposto dell'articolo 455, comma 12. 4. Gli accordi di programma di cui all'articolo 315 comma 1, lettera a), possono prevedere lo svolgimento di corsi di aggiornamento comuni per il personale delle scuole, delle unita' sanitarie locali e degli enti locali, impegnati in piani educativi e di recupero individualizzati. Resta salvo il disposto dell'articolo 479, comma 10.
Note all'art. 316: - Il testo dell'art. 26 del D.P.R. n. 399/1988 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988-1990 del 9 giugno 1988 relativo al personale del comparto scuola) e' il seguente: "Art. 26 Aggiornamento e formazione in servizio del personale ispettivo, direttivo docente ed educativo, amministrativo tecnico ed ausiliario). - 1. Nei limiti e con le modalita' stabilite dall'art. 14, comma 12, e sempre che sia possibile la sostituzione con personale in servizio considerato anche il contingente delle dotazioni organiche aggiuntive (DOA) o di personale in soprannumero assegnato ai circoli ed istituti ai sensi dell'art. 14 della legge 20 maggio 1982, n. 270, possono essere programmati dal collegio dei docenti ed autorizati dal capo di istituto periodi di esonero totale o parziale dall'insegnamento, allo scopo di consentire la partecipazione individuale ad iniziative anche straordinarie di aggiornamento disciplinare e metodologico-didattico realizzate presso universita' ed istituti di ricerca o attraverso corsi organizzati dal Ministero della pubblica istruzione o dallo stesso autorizzati presso istituti scientifici, enti culturali o associazioni professionali del personale della scuola, giuridicamente riconosciuti. Le iniziative di aggiornamento sono gestite tenendo conto anche dei criteri stabiliti per l'utilizzazione annua del personale. 2. Il collegio dei docenti, sulla base del programma pluriennale definito, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto, dal Ministero della pubblica istruzione, formula obiettivi, criteri e modalita' organizzative per la partecipazione e la realizzazione delle iniziative di formazione in servizio e per la verifica collegiale delle iniziative stesse. I docenti che hanno partecipato a tali iniziative presentano al collegio dei docenti, alla conclusione delle esperienze formative, una relazione scritta o altri materiali strutturali, appositamente elaborati, che illustrino contenuti, metodi ed obiettivi delle esperienze stesse, per attivare processi di trasferimento e di pratica attuazione nell'ambito della scuola. La predetta relazione e la certificazione rilasciata a conclusione delle attivita' formative sono inserite, a richiesta del docente, nel fascicolo personale. Il piano deliberato dal collegio sei docenti di cui all'art. 14, comma 5, riserva alla formazione in servizio dei docenti un impegno fino a quaranta ore. 3. Per le attivita' di aggiornamento deliberate dal collegio dei docenti, quest'ultimo definisce gli obiettivi e le modalita' organizzative per la realizzazione e la verifica delle iniziative stesse, nonche' per la partecipazione dei docenti, fermi restando gli obblighi di servizio. 4. Prima dell'inizio di ogni anno scolastico, in sede di negoziazione decentrata a livello nazionale, il Ministro della pubblica istruzione presenta alle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accorto recepito dal presente decreto il piano nazionale di aggiornamento per il personale appartanente alle tre aree del comparto scuola; in tale sede saranno, altresi', definiti modalita' e criteri di esonero dal servizio per la partecipazione ad iniziative di aggiornamento del personale ispettivo, direttivo, amministrativo, tecnico ed ausiliario". - Per l'art. 4 della legge n. 168/1989 si veda la nota all'art. 285. - L'art. 9 della legge n. 341/1990 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari) riguarda l'ordinamento dei corsi di diploma universitario, di laurea e di specializzazione.