Art. 373 
 
 
Coordinamento con le norme di  attuazione  del  codice  di  procedura
                               penale 
 
    1.  All'articolo  104-bis   delle   norme   di   attuazione,   di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale  approvate
con decreto legislativo 28 luglio 1989,  n.  271  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a)  il  comma  1-bis  e'  sostituito  dal  seguente:  «1-bis.  Si
applicano le disposizioni di cui al Libro I, titolo III,  del  codice
di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e  successive
modificazioni nella parte in cui recano la disciplina della nomina  e
revoca dell'amministratore, dei compiti, degli obblighi dello  stesso
e della gestione dei beni. Quando il sequestro e' disposto  ai  sensi
dell'articolo 321, comma 2, del codice ai fini della tutela dei terzi
e nei rapporti  con  la  procedura  di  liquidazione  giudiziaria  si
applicano, altresi', le disposizioni di cui al titolo IV del Libro  I
del citato decreto legislativo.»; 
    b) il comma 1-quater e' sostituito dal  seguente:  «1-quater.  Ai
casi  di  sequestro  e  confisca   in   casi   particolari   previsti
dall'articolo 240-bis del codice penale o dalle altre disposizioni di
legge che a questo articolo rinviano,  nonche'  agli  altri  casi  di
sequestro e confisca di beni adottati nei  procedimenti  relativi  ai
delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice, si applicano
le disposizioni del titolo IV del Libro I del decreto  legislativo  6
settembre 2011, n. 159. Si applicano inoltre le disposizioni previste
dal medesimo decreto legislativo  in  materia  di  amministrazione  e
destinazione dei beni sequestrati e confiscati e  di  esecuzione  del
sequestro. In tali casi l'Agenzia nazionale per  l'amministrazione  e
la destinazione dei beni sequestrati e confiscati  alla  criminalita'
organizzata coadiuva l'autorita' giudiziaria  nell'amministrazione  e
nella  custodia  dei  beni  sequestrati,  fino  al  provvedimento  di
confisca emesso dalla corte di  appello  e,  successivamente  a  tale
provvedimento,  amministra  i  beni  medesimi  secondo  le  modalita'
previste dal citato decreto legislativo 6  settembre  2011,  n.  159.
Restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato  alle
restituzioni e al risarcimento del danno». 
 
          Note all'art. 373: 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 104-bis delle norme
          di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
          procedura penale,  come  modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art. 104-bis. Amministrazione dei  beni  sottoposti  a
          sequestro preventivo e  a  sequestro  e  confisca  in  casi
          particolari. Tutela dei terzi nel giudizio. 
              1. Nel caso in cui il sequestro  preventivo  abbia  per
          oggetto aziende, societa' ovvero beni di cui sia necessario
          assicurare l'amministrazione, esclusi quelli  destinati  ad
          affluire nel Fondo unico giustizia, di cui all'articolo 61,
          comma  23,  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133, l'autorita' giudiziaria  nomina  un  amministratore
          giudiziario scelto nell'Albo di  cui  all'articolo  35  del
          codice di cui al decreto legislativo 6 settembre  2011,  n.
          159,  e  successive  modificazioni.  Con  decreto  motivato
          dell'autorita' giudiziaria la custodia  dei  beni  suddetti
          puo' tuttavia essere affidata a soggetti diversi da  quelli
          indicati al periodo precedente. 
              1-bis. Si applicano le disposizioni di cui al Libro  I,
          titolo III, del codice di  cui  al  decreto  legislativo  6
          settembre 2011, n. 159, e  successive  modificazioni  nella
          parte in cui recano la disciplina  della  nomina  e  revoca
          dell'amministratore,  dei  compiti,  degli  obblighi  dello
          stesso e della gestione dei beni. Quando  il  sequestro  e'
          disposto ai sensi dell'articolo 321, comma 2, del codice ai
          fini della tutela dei terzi e nei rapporti con la procedura
          di liquidazione  giudiziaria  si  applicano,  altresi',  le
          disposizioni di cui al titolo IV del  Libro  I  del  citato
          decreto legislativo. 
              1-ter. I compiti del giudice  delegato  alla  procedura
          sono svolti nel corso di tutto il procedimento dal  giudice
          che ha emesso il decreto di sequestro ovvero, nel  caso  di
          provvedimento emesso  da  organo  collegiale,  dal  giudice
          delegato nominato ai sensi e per gli effetti  dell'articolo
          35, comma 1, del codice di cui  al  decreto  legislativo  6
          settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni. 
              1-quater. Ai casi  di  sequestro  e  confisca  in  casi
          particolari  previsti  dall'articolo  240-bis  del   codice
          penale o dalle altre disposizioni di  legge  che  a  questo
          articolo rinviano, nonche' agli altri casi di  sequestro  e
          confisca di beni  adottati  nei  procedimenti  relativi  ai
          delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice, si
          applicano le disposizioni del titolo IV  del  Libro  I  del
          decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159.  Si  applicano
          inoltre  le  disposizioni  previste  dal  medesimo  decreto
          legislativo in materia di  amministrazione  e  destinazione
          dei beni sequestrati  e  confiscati  e  di  esecuzione  del
          sequestro.   In   tali   casi   l'Agenzia   nazionale   per
          l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati  e
          confiscati   alla   criminalita'    organizzata    coadiuva
          l'autorita'  giudiziaria   nell'amministrazione   e   nella
          custodia dei beni sequestrati,  fino  al  provvedimento  di
          confisca emesso dalla corte di appello e, successivamente a
          tale provvedimento, amministra i beni medesimi  secondo  le
          modalita'  previste  dal  citato  decreto   legislativo   6
          settembre 2011, n. 159. Restano comunque  salvi  i  diritti
          della persona offesa  dal  reato  alle  restituzioni  e  al
          risarcimento del danno. 
              1-quinquies. Nel processo di cognizione  devono  essere
          citati i terzi titolari di diritti  reali  o  personali  di
          godimento sui beni in sequestro, di cui l'imputato  risulti
          avere la disponibilita' a qualsiasi titolo. 
              1-sexies.  Le  disposizioni  dei   commi   1-quater   e
          1-quinquies  si   applicano   anche   nel   caso   indicato
          dall'articolo 578-bis del codice.".