Art. 348 La Conferenza determinera' la propria procedura; eleggera' il presidente e potra' nominare Commissioni incaricate di studiare e riferire su qualsiasi soggetto. La semplice maggioranza dei voti espressi dai delegati presenti decidera' in tutti i casi in cui non sia disposto altrimenti in modo esplicito da questa parte del presente trattato. Nessuna votazione e' valida se il numero dei voti espressi e' inferiore alla meta' del numero dei delegati presenti alla sessione.