Art. 350 Se la Conferenza approva proposte relative a un argomento inscritto all'ordine del giorno, essa dovra' stabilire se tali proposte debbano assumere la forma: a) di una «raccomandazione» da sottoporre all'esame dei Membri, perche' sia attuata sotto forma di legge nazionale o altrimenti; b) di un progetto di Convenzione internazionale da ratificarsi dai Membri. In entrambi i casi, affinche' una raccomandazione o un progetto di convenzione siano approvati dalla Conferenza nella votazione finale, e' necessaria la maggioranza di due terzi dei voti espressi dai delegati presenti. Nel formulare qualsiasi raccomandazione o progetto di convenzione di applicazione generale, la Conferenza dovra' tener conto delle speciali condizioni determinate in alcuni paesi dal clima, dall'incompleto sviluppo dell'organizzazione industriale e da altre circostanze particolari, e suggerite tutte quelle modificazioni che potranno essere ritenute necessarie per rispondere alle condizioni proprie di tali paesi. Una copia della raccomandazione o del progetto di convenzione sara' firmata dal presidente della Conferenza e dal direttore, e sara' depositata presso il Segretario generale della Societa' delle Nazioni. Questi rimettera' copia conforme della raccomandazione o del progetto a ciascuno dei Membri. Ciascuno dei Membri si impegna a sottoporre, entro un anno dalla chiusura della sessione della Conferenza - e qualora per circostanze eccezionali fosse impossibile di provvedere entro un anno, appena sara' possibile, ma non oltre 18 mesi dalla chiusura della sessione della Conferenza, la raccomandazione o il progetto di convenzione all'autorita', o alle autorita' competenti in materia, perche' sia convertita in legge o perche' siano adottati provvedimenti d'altro genere. Se si tratta di una raccomandazione, i Membri informeranno il segretario generale delle disposizioni prese. Se si tratta di un progetto di convenzione, il Membro che avra' ottenuto il consenso dell'autorita' o delle autorita' competenti, comunichera' la propria ratifica formale della convenzione al segretario generale e prendera' i provvedimenti necessari per dare effetto alle disposizioni di essa. Se una raccomandazione non e' seguita da un atto legislativo o da altri provvedimenti idonei ad attuarla, o se un progetto di convenzione non ottiene l'assenso dell'autorita' o delle autorita' competenti il Membro non sara' sottoposto ad altri obblighi. Quando si tratti di uno Stato federale, in cui la facolta' di aderire ad una convenzione su argomenti relativi al lavoro sia soggetta a qualche limitazione, il Governo dello Stato avra' il diritto di considerare un progetto di convenzione al quale tali limitazioni siano applicabili come una semplice raccomandazione, e in tal caso saranno applicate quelle disposizioni del presente articolo che riguardano le raccomandazioni. Questo articolo sara' interpretato in conformita' del principio seguente: In nessun caso potra' essere chiesto ad alcuno dei Membri, in dipendenza della adozione da parte della Conferenza di una raccomandazione o di un progetto di convenzione, di ridurre la protezione accordata dalla sua legislazione vigente ai lavoratori di cui si tratta.