(Trattato-art. 350)
 
                              Art. 350 
 
 
  Se la Conferenza approva proposte relative a un argomento inscritto
all'ordine del giorno, essa dovra' stabilire se tali proposte debbano
assumere  la  forma:  a)  di  una  «raccomandazione»  da   sottoporre
all'esame dei Membri,  perche'  sia  attuata  sotto  forma  di  legge
nazionale  o  altrimenti;  b)   di   un   progetto   di   Convenzione
internazionale da ratificarsi dai Membri. 
 
  In entrambi i casi, affinche' una raccomandazione o un progetto  di
convenzione siano approvati dalla Conferenza nella votazione  finale,
e' necessaria la maggioranza di  due  terzi  dei  voti  espressi  dai
delegati presenti. 
 
  Nel formulare qualsiasi raccomandazione o progetto  di  convenzione
di applicazione generale, la  Conferenza  dovra'  tener  conto  delle
speciali  condizioni  determinate  in   alcuni   paesi   dal   clima,
dall'incompleto sviluppo dell'organizzazione industriale e  da  altre
circostanze particolari, e suggerite tutte quelle  modificazioni  che
potranno essere ritenute necessarie per  rispondere  alle  condizioni
proprie di tali paesi. 
 
  Una copia della raccomandazione o del progetto di convenzione sara'
firmata dal presidente della Conferenza  e  dal  direttore,  e  sara'
depositata  presso  il  Segretario  generale  della  Societa'   delle
Nazioni. Questi rimettera' copia conforme della raccomandazione o del
progetto a ciascuno dei Membri. 
 
  Ciascuno dei Membri si impegna a sottoporre, entro  un  anno  dalla
chiusura della sessione della Conferenza - e qualora per  circostanze
eccezionali fosse impossibile di provvedere  entro  un  anno,  appena
sara' possibile, ma non oltre 18 mesi dalla chiusura  della  sessione
della Conferenza, la raccomandazione o  il  progetto  di  convenzione
all'autorita', o alle autorita' competenti in  materia,  perche'  sia
convertita in legge o perche' siano  adottati  provvedimenti  d'altro
genere. 
 
  Se si tratta di  una  raccomandazione,  i  Membri  informeranno  il
segretario generale delle disposizioni prese. 
 
  Se si tratta di un progetto di convenzione,  il  Membro  che  avra'
ottenuto il consenso dell'autorita'  o  delle  autorita'  competenti,
comunichera'  la  propria  ratifica  formale  della  convenzione   al
segretario generale e prendera' i provvedimenti  necessari  per  dare
effetto alle disposizioni di essa. 
 
  Se una raccomandazione non e' seguita da un atto legislativo  o  da
altri  provvedimenti  idonei  ad  attuarla,  o  se  un  progetto   di
convenzione non ottiene l'assenso dell'autorita'  o  delle  autorita'
competenti il Membro non sara' sottoposto ad altri obblighi. 
 
  Quando si tratti di uno Stato  federale,  in  cui  la  facolta'  di
aderire ad una  convenzione  su  argomenti  relativi  al  lavoro  sia
soggetta a qualche limitazione,  il  Governo  dello  Stato  avra'  il
diritto di considerare un  progetto  di  convenzione  al  quale  tali
limitazioni siano applicabili come una semplice raccomandazione, e in
tal caso saranno applicate quelle disposizioni del presente  articolo
che riguardano le raccomandazioni. 
 
  Questo articolo sara' interpretato  in  conformita'  del  principio
seguente: 
 
  In nessun caso potra' essere  chiesto  ad  alcuno  dei  Membri,  in
dipendenza  della  adozione  da  parte  della   Conferenza   di   una
raccomandazione o di  un  progetto  di  convenzione,  di  ridurre  la
protezione accordata dalla sua legislazione vigente ai lavoratori  di
cui si tratta.