(Trattato-art. 352)
 
                              Art. 352 
 
 
  Ogni progetto che nello scrutinio  finale  sul  suo  complesso  non
raccogliera' la maggioranza dei  due  terzi  dei  voti  espressi  dai
delegati presenti, potra' formare oggetto di una convenzione speciale
fra quei Membri dell'organizzazione permanente che lo desiderino. 
 
  Ogni convenzione speciale di questa specie dovra' essere comunicata
dai Governi degli Stati  interessati  al  segretario  generale  della
Societa' delle Nazioni, che la fara' registrare.