(Trattato-art. 356)
 
                              Art. 356 
 
 
  Ciascun   Membro   potra'   presentare   un   reclamo   all'Ufficio
internazionale del lavoro contro un altro Membro che,  a  parer  suo,
non assicuri in modo soddisfacente l'esecuzione di una convenzione da
entrambi ratificata a norma degli articoli precedenti. 
 
  Il Consiglio d'amministrazione, se lo  stima  opportuno,  prima  di
riferire la questione a  una  Commissione  di  inchiesta  secondo  la
procedura seguente,  potra'  mettersi  in  rapporto  con  il  Governo
interessato, nel modo indicato all'articolo 354. 
 
  Se il Consiglio d'amministrazione non ritiene necessario comunicare
il reclamo al Governo posto in causa, o se,  dopo  la  comunicazione,
non  e'  pervenuta  una  risposta  soddisfacente  entro  un   termine
adeguato, il Consiglio potra' chiedere la nomina di  una  Commissione
d'inchiesta, per esaminare la questione e riferire al riguardo. 
 
  La stesa  procedura  potra'  essere  iniziata  dal  Consiglio,  sia
d'ufficio, sia in  seguito  al  reclamo  di  uno  dei  delegati  alla
Conferenza. 
 
  Quando una vertenza sorta in applicatone dell'articolo  355  e  del
presente articolo sara' portata  davanti  al  Consiglio,  il  Governo
chiamato in causa, se non  ha  gia'  un  rappresentante  in  seno  al
Consiglio, avra' il diritto di designare  un  delegato  per  prendere
parte alle sue deliberazioni relative alla detta vertenza. La data in
cui le discussioni devono aver luogo sara' notificata in tempo  utile
al Governo messo in causa.