(Trattato-art. 358)
 
                              Art. 358 
 
 
  Quando un reclamo fosse  rinviato,  in  virtu'  dell'articolo  356,
davanti ad una Commissione d'inchiesta, ciascuno dei  Membri,  sia  o
non sia direttamente interessato nel medesimo, s'impegnera' a mettere
a  disposizione  della  Commissione  tutte  le  informazioni  in  suo
possesso, circa l'oggetto del reclamo.