Art. 358 Quando un reclamo fosse rinviato, in virtu' dell'articolo 356, davanti ad una Commissione d'inchiesta, ciascuno dei Membri, sia o non sia direttamente interessato nel medesimo, s'impegnera' a mettere a disposizione della Commissione tutte le informazioni in suo possesso, circa l'oggetto del reclamo.