(Trattato-art. 360)
 
                              Art. 360 
 
 
  Il Segretariato generale della Societa' dalle Nazioni comunichera',
il rapporto della Commissione  d'inchiesta  a  ciascuno  dei  Governi
interessati nella controversia e ne' assicurera' la pubblicazione. 
 
  Ciascuno dei Governi interessati dovra'  comunicare  al  segretario
della Societa' delle Nazioni, nel termine di un mese, se accetta o no
le proposte contenute nel  rapporto  della  Commissione  e,  in  caso
negativo,  se  desidera  sottoporre  la   controversia   alla   Corte
permanente di giustizia internazionale della Societa' delle Nazioni.