(Trattato-art. 364)
 
                              Art. 364 
 
 
  So uno dei Membri non si conforma,  nel  termine  prescritto,  alle
proposte eventualmente contenute, sia nel rapporto della  Commissione
d'inchiesta, sia nella decisione della Corte permanente di  giustizia
internazionale, qualunque altro Membro potra' applicare  al  medesimo
le sanzioni di ordine economico che il rapporto della  Commissione  o
la decisione della Corte avranno dichiarato applicabili in tal caso.