Art. 576. Le sezioni di tesoreria pagano per conto della Cassa depositi e prestiti, del Fondo per il culto, e di altre amministrazioni, che siano a cio' autorizzate, quei titoli di spesa che vengono loro spediti per mezzo delle delegazioni del tesoro dalle amministrazioni anzidette. Le somme a tale uopo occorrenti debbono essere versate anticipatamente nella tesoreria centrale dalle predette amministrazioni, che ne vengono accreditate nel rispettivo conto corrente.