(Regolamento-art. 577)
 
                              Art. 577. 
 
 
  Nell'eseguire i pagamenti accennati  nel  precedente  articolo,  le
sezioni di  tesoreria  osservano  le  norme  generali  contenute  nel
presente  regolamento  e  le  disposizioni  speciali  contenute   nei
rispettivi regolamenti della Cassa dei depositi e prestiti, del Fondo
per il culto e delle altre amministrazioni dalle quali sono spediti i
titoli di spesa.