(Regolamento-art. 581)
 
                              Art. 581. 
 
 
  Le  singole  amministrazioni,  in  base   agli   elenchi   indicati
nell'articolo precedente ed ai documenti unitivi, accertano le  somme
da rimborsarsi alle sezioni  di  tesoreria,  compilano  una  nota  in
doppio esemplare e la trasmettono alla direzione generale del tesoro.
Questa ordina alla tesoreria centrale, di rilasciare a  favore  della
tesoreria provinciale le quietanze in conto di  fondi  somministrati,
prelevando le  relative  somme  dai  conti  correnti  colle  suddette
amministrazioni,  e  annotati  a  tergo  delle  stesse  quietanze   i
pagamenti cui si riferiscono, le  spedisce  alla  direzione  generale
dell'istituto incaricato del servizio di tesoreria. 
 
  La stessa direzione generale del tesoro  trasmette  poi  una  copia
della  nota  accennata   nel   comma   precedente   alle   rispettive
amministrazioni, indicandovi altresi' le quietanze rilasciate. 
 
  Le amministrazioni debbono indicare nella nota,  in  corrispondenza
dei pagamenti per  ciascuna  sezione  di  tesoreria,  il  complessivo
importo dei titoli respinti.