(Regolamento-art. 582)
 
                              Art. 582. 
 
 
  I titoli di spesa emessi dalle singole amministrazioni, non  pagati
entro l'anno finanziario  successivo  a  quello  di  emissione,  sono
restituiti salvo che  non  sia  altrimenti  disposto  dai  rispettivi
regolamenti.