(Codice Penale-art. 615 bis)
                            Art. 615-bis. 
 
          (( (Interferenze illecite nella vita privata).)) 
 
  ((Chiunque, mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora,
si procura indebitamente  notizie  o  immagini  attinenti  alla  vita
privata svolgentesi nei luoghi indicati nell'articolo 614, e'  punito
con la reclusione da sei mesi a quattro anni. 
 
  Alla stessa pena soggiace, salvo  che  il  fatto  costituisca  piu'
grave reato, chi rivela  o  diffonde,  mediante  qualsiasi  mezzo  di
informazione al pubblico, le notizie o le immagini ottenute nei  modi
indicati nella prima parte di questo articolo. 
 
  I delitti sono punibili a querela della persona offesa; tuttavia si
procede d'ufficio e la pena e' della reclusione da uno a cinque  anni
se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale o da  un  incaricato
di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o  con  violazione  dei
doveri inerenti alla funzione o servizio, o  da  chi  esercita  anche
abusivamente la professione di investigatore privato)).