(Codice Penale-art. 615 ter)
                            Art. 615-ter. 
 
   (( (Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico).)) 
 
  ((Chiunque abusivamente si introduce in un  sistema  informatico  o
telematico protetto da misure di  sicurezza  ovvero  vi  si  mantiene
contro la volonta'  espressa  o  tacita  di  chi  ha  il  diritto  di
escluderlo, e' punito con la reclusione fino a tre anni. 
 
  La pena e' della reclusione da uno a cinque anni: 
    1) se il fatto e' commesso da  un  pubblico  ufficiale  o  da  un
incaricato di un pubblico  servizio,  con  abuso  dei  poteri  o  con
violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da  chi
esercita anche abusivamente la professione di investigatore  privato,
o con abuso della qualita' di operatore del sistema; 
    2) se il colpevole per commettere il  fatto  usa  violenza  sulle
cose o alle persone, ovvero se e' palesemente armato; 
    3) se dal fatto deriva la distruzione  o  il  danneggiamento  del
sistema o l'interruzione totale o  parziale  del  suo  funzionamento,
ovvero  la  distruzione  o  il   danneggiamento   dei   dati,   delle
informazioni o dei programmi in esso contenuti. 
 
  Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino  sistemi
informatici o telematici di interesse militare o relativi  all'ordine
pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanita' o  alla  protezione
civile o comunque di interesse pubblico, la pena e', rispettivamente,
della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni. 
 
  Nel caso previsto dal primo comma il delitto e' punibile a  querela
della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.))