Art. 628 (Giudice degli incidenti) Il giudice che ha deliberato un provvedimento e' competente a giudicare in camera di consiglio con ordinanza su tutti gli incidenti riguardanti l'esecuzione del provvedimento medesimo, anche quando il pubblico ministero presso il predetto giudice o il pretore ha richiesto per l'esecuzione un altro ufficio del pubblico ministero presso un diverso giudice o un altro pretore. L'incidente e' proposto con richiesta del pubblico ministero o con istanza dell'interessato. Il pretore puo' provvedere anche d'ufficio. Per gli incidenti relativi all'esecuzione di sentenze della corte d'assise si procede a' termini del secondo capoverso dell'articolo 153.