(Codice di procedura penale-art. 628)
 
                              Art. 628 
 
                      (Giudice degli incidenti) 
 
  Il giudice che ha  deliberato  un  provvedimento  e'  competente  a
giudicare in camera di consiglio con ordinanza su tutti gli incidenti
riguardanti l'esecuzione del provvedimento medesimo, anche quando  il
pubblico ministero  presso  il  predetto  giudice  o  il  pretore  ha
richiesto per l'esecuzione un altro ufficio  del  pubblico  ministero
presso un diverso giudice o un altro pretore. 
 
  L'incidente e' proposto con richiesta del pubblico ministero o  con
istanza dell'interessato. Il pretore puo' provvedere anche d'ufficio. 
 
  Per gli incidenti relativi all'esecuzione di sentenze  della  corte
d'assise si procede a' termini del  secondo  capoverso  dell'articolo
153.