Art. 629 (Regolamento della competenza per l'esecuzione di sentenze di condanna o di proscioglimento) Se si tratta di sentenza pronunciata in grado d'appello, la competenza per gli incidenti di esecuzione spetta al giudice di secondo grado, salvo che la sentenza impugnata sia stata confermata o riformata soltanto in relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili, nei quali casi la competenza spetta al giudice di primo grado. Quando vi e' stato ricorso per cassazione e questo e' stato dichiarato inammissibile o rigettato ovvero quando la corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, la competenza per gli incidenti di esecuzione appartiene al giudice di primo grado, se il ricorso fu proposto contro sentenza inappellabile, e al giudice indicato nella prima parte di questo articolo, negli altri casi. Quando e' stato pronunciato l'annullamento con rinvio, e' competente il giudice di rinvio.