(Codice di procedura penale-art. 629)
 
                              Art. 629 
 
(Regolamento  della  competenza  per  l'esecuzione  di  sentenze   di
                   condanna o di proscioglimento) 
 
  Se si  tratta  di  sentenza  pronunciata  in  grado  d'appello,  la
competenza per gli incidenti  di  esecuzione  spetta  al  giudice  di
secondo grado, salvo che la sentenza impugnata sia stata confermata o
riformata soltanto in relazione alla pena, alle misure di sicurezza o
alle disposizioni civili, nei quali  casi  la  competenza  spetta  al
giudice di primo grado. 
 
  Quando vi e'  stato  ricorso  per  cassazione  e  questo  e'  stato
dichiarato inammissibile  o  rigettato  ovvero  quando  la  corte  ha
annullato senza rinvio la sentenza impugnata, la competenza  per  gli
incidenti di esecuzione appartiene al giudice di primo grado,  se  il
ricorso fu proposto  contro  sentenza  inappellabile,  e  al  giudice
indicato nella prima parte di  questo  articolo,  negli  altri  casi.
Quando e' stato pronunciato l'annullamento con rinvio, e'  competente
il giudice di rinvio.