(Codice di procedura penale-art. 630)
 
                              Art. 630 
 
           (Procedimento per gli incidenti di esecuzione) 
 
  In seguito alla richiesta  del  pubblico  ministero  o  all'istanza
dell'interessato, il presidente o  il  pretore  nomina  un  difensore
d'ufficio all'interessato ammesso al patrocinio gratuito;  fissa  con
decreto il giorno della deliberazione e ne fa comunicare avviso,  non
meno  di  cinque  giorni  prima  di  quello  stabilito,  al  pubblico
ministero anche quando l'incidente e' stato proposto a sua richiesta.
Lo stesso avviso nel  medesimo  termine  deve  essere  notificato  al
privato che ha proposto l'incidente  e  agli  altri  che  vi  abbiano
interesse. 
 
  Il pubblico ministero presso  il  tribunale  o  la  corte  presenta
requisitorie  scritte.  I  privati  i  quali  ne  fanno  domanda,  se
compaiono, sono uditi personalmente o  per  mezzo  del  difensore  in
camera di consiglio; se sono detenuti in luogo diverso da  quello  in
cui risiede il giudice, sono previamente uditi  a  loro  domanda  dal
giudice di sorveglianza o dal pretore del  luogo  all'uopo  delegato;
essi o il difensore hanno anche facolta' di presentare memorie, senza
che per cio' possa essere ritardata la decisione. 
 
  L'inosservanza delle disposizioni precedenti e' causa di nullita'. 
 
  Il giudice, prima di deliberare sull'incidente di esecuzione,  puo'
chiedere  alle  Autorita'  competenti  tutti   i   documenti   e   le
informazioni di cui abbia bisogno. 
 
  Si   osservano   quando   occorre   le   disposizioni   concernenti
l'istruzione formale.