Art. 630 (Procedimento per gli incidenti di esecuzione) In seguito alla richiesta del pubblico ministero o all'istanza dell'interessato, il presidente o il pretore nomina un difensore d'ufficio all'interessato ammesso al patrocinio gratuito; fissa con decreto il giorno della deliberazione e ne fa comunicare avviso, non meno di cinque giorni prima di quello stabilito, al pubblico ministero anche quando l'incidente e' stato proposto a sua richiesta. Lo stesso avviso nel medesimo termine deve essere notificato al privato che ha proposto l'incidente e agli altri che vi abbiano interesse. Il pubblico ministero presso il tribunale o la corte presenta requisitorie scritte. I privati i quali ne fanno domanda, se compaiono, sono uditi personalmente o per mezzo del difensore in camera di consiglio; se sono detenuti in luogo diverso da quello in cui risiede il giudice, sono previamente uditi a loro domanda dal giudice di sorveglianza o dal pretore del luogo all'uopo delegato; essi o il difensore hanno anche facolta' di presentare memorie, senza che per cio' possa essere ritardata la decisione. L'inosservanza delle disposizioni precedenti e' causa di nullita'. Il giudice, prima di deliberare sull'incidente di esecuzione, puo' chiedere alle Autorita' competenti tutti i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno. Si osservano quando occorre le disposizioni concernenti l'istruzione formale.