Art. 631 (Impugnabilita' della decisione) L'ordinanza con cui il giudice decide sull'incidente d'esecuzione e' notificata per estratto nel termine di otto giorni agli interessati ai quali e' stato notificato l'avviso indicato nell'articolo precedente, ed e' comunicata nello stesso termine al pubblico ministero. Contro l'ordinanza puo' essere proposto ricorso per cassazione dal pubblico ministero e dai predetti interessati. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza; tuttavia il giudice che ha emesso l'ordinanza puo' con decreto sospenderne l'esecuzione.