(Codice di procedura penale-art. 631)
 
                              Art. 631 
 
                  (Impugnabilita' della decisione) 
 
  L'ordinanza con cui il giudice decide  sull'incidente  d'esecuzione
e'  notificata  per  estratto  nel  termine  di  otto   giorni   agli
interessati  ai  quali  e'   stato   notificato   l'avviso   indicato
nell'articolo precedente, ed e' comunicata nello  stesso  termine  al
pubblico ministero. 
 
  Contro l'ordinanza puo' essere proposto ricorso per cassazione  dal
pubblico ministero e dai predetti interessati. 
 
  Il ricorso non sospende l'esecuzione  dell'ordinanza;  tuttavia  il
giudice che  ha  emesso  l'ordinanza  puo'  con  decreto  sospenderne
l'esecuzione.