Art. 600.
(Funzioni del consulente tecnico).
Il consulente tecnico assiste il giudice per il compimento di
singoli atti o per tutto il processo, e interviene in camera di
consiglio, presenti le parti, per esprimere il suo parere sulle
questioni tecniche che la causa presenta.
Del parere del consulente e' compilato processo verbale, a meno che
il consulente lo presenti per iscritto.