(Codice della navigazione-art. 601)
                              Art. 601. 
               (Acquisizione degli atti di inchiesta). 
 
  Il  giudice  o  il  consigliere  istruttore  dispone   di   ufficio
l'acquisizione  agli  atti  della  causa  dei  processi  verbali   di
inchiesta sommaria nonche' dei processi verbali e delle relazioni  di
inchiesta formale.