Art. 602.
(Arbitrato dei consulenti tecnici).
Le parti possono d'accordo chiedere al giudice istruttore che la
decisione sia rimessa a un collegio arbitrale composto dai consulenti
nominati d'ufficio, e, qualora il numero di questi sia pari,
integrato da un consulente nominato dal giudice istruttore con
ordinanza.
All'arbitrato si applicano gli articoli 456, 457, 827 e seguenti
del codice di procedura civile.