(Codice della navigazione-art. 602)
                              Art. 602. 
                 (Arbitrato dei consulenti tecnici). 
 
  Le parti possono d'accordo chiedere al giudice  istruttore  che  la
decisione sia rimessa a un collegio arbitrale composto dai consulenti
nominati  d'ufficio,  e,  qualora  il  numero  di  questi  sia  pari,
integrato da  un  consulente  nominato  dal  giudice  istruttore  con
ordinanza. 
 
  All'arbitrato si applicano gli articoli 456, 457,  827  e  seguenti
del codice di procedura civile.