(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 525)
                              Art. 525. 
          (Regolamenti locali di pilotaggio e di rimorchio) 

 
  Fino all'emanazione dei  regolamenti  locali  di  pilotaggio  e  di
rimorchio, continuano ad applicarsi le norme dei  regolamenti  locali
attualmente in vigore in quanto compatibili, oltre che con  le  norme
del codice ai sensi dell'articolo 1277  del  codice  stesso,  con  le
norme del presente regolamento.