(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 526)
                              Art. 526. 
              (Decreti istitutivi di uffici del lavoro) 

 
  I  decreti  ministeriali   attualmente   vigenti,   relativi   alla
istituzione degli uffici del lavoro portuale e  alla  disciplina  del
lavoro nei porti di minor traffico, continuano ad avere  vigore  fino
all'emanazione dei decreti previsti dall'articolo 109  del  codice  e
dalle norme del presente regolamento.